Il riesame si estende alla rivalutazione delle ragioni di opportunità e congruità sottese al provvedimento presidenziale.
Risulta preliminarmente doveroso rilevare che il richiamato mezzo di impugnazione previsto dall’art. 708 comma IV^ c.p.c., riguarda i “provvedimenti temporanei e urgenti” adottati dal Presidente nella fase sommaria anteriore allo svolgimento dell’istruttoria, l’efficacia dei quali non è strutturalmente destinata a perpetuarsi per tutto il corso del procedimento, ma trova un limite naturale nella cognizione più approfondita rimessa all’organo istruttorio, che in forza delle successive acquisizioni probatorie potrà mantenere o modificare le determinazioni provvisorie iniziali. Ne consegue che il riesame critico dell’ordinanza presidenziale va condotto secondo lo standard valutativo tipico del momento processuale, senza pretesa d’investire i temi controversi nella loro completezza, ma limitandosi agli aspetti più macroscopici percepibili in via di cognizione sommaria e sulla base delle risultanze probatorie già sottoposte al Presidente del Tribunale.
La giurisprudenza maggioritaria formatasi (che tende a scoraggiare un uso eccessivo del rimedio, anche per evitare di gravare l’attività della Corte distrettuale) afferma, in modo abbastanza generalizzato, che il riesame debba essere limitato alla correzione di errori manifesti ed immediatamente rilevabili, in fatto ed in diritto, desumibili allo stato degli atti, senza possibilità di compiere complesse attività di accertamento, anche se può accadere (decreto n. cronol. 993/2015 del 25/6/2015, Corte d’Appello di Firenze) che la parte rimasta insoddisfatta dell’ordinanza presidenziale riesca ad ottenere dalla Corte la sostituzione delle valutazioni discrezionali del Presidente con le proprie.
Nel caso richiamato, la Corte, approfondendo il ragionamento discrezionale svolto dal Presidente, riduceva gli oneri di mantenimento a carico del marito da € 3.000,00 mensili ad € 2.000,00 mensili (€ 800,00 mensili per la moglie ed € 600,00 mensili per ciascuna delle figlie maggiorenni), emendando il ragionamento discrezionale del primo giudice in ordine alla capacità economica del reclamante, intaccata dagli avvenimenti verificatasi in prossimità della separazione. La disgregazione coniugale, che molto verosimilmente aveva condizionato il buon andamento degli affari gestiti in comune, la cessazione imprevista di un rapporto di agenzia e la seria malattia (infarto) sofferta dal reclamante, hanno portato a considerare che tali vicissitudini avessero compromesso la capacità di conservare alla famiglia il livello di vita cui era abituata.
E’ assolutamente auspicabile che prevalga quest’ultimo diverso orientamento che, ferma la natura sommaria dell’intervento del giudice in questa fase preliminare del procedimento, si spinga fino al riesame dell’opportunità e della congruità dei provvedimenti presidenziali nel caso concreto, sulla base delle risultanze in atti. Tale approccio si rende tanto più necessario in quanto molti Tribunali ritengono che la mancata proposizione del reclamo implichi l’impossibilità di chiedere, rebus sic stantibus, la revoca o la modifica dell’ordinanza presidenziale al giudice istruttore.
25 febbraio 2019,
Avv. Alessandro Boienti
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