
La Suprema Corte si è così pronunciata sui presupposti applicativi dell’affidamento in prova al servizio sociale, escludendo che possano rientrarvi le iniziative risarcitorie.
L’art. 47 o.p., infatti, non annovera l’avvenuto risarcimento del danno «tra i presupposti della misura alternativa, trattandosi di uno degli adempimenti che è possibile porre a carico del condannato nel corso della sua esecuzione».
La norma richiede invece l’assenza di indicatori di attuale pericolosità sociale del condannato che – unitamente alla funzionalità della misura a contribuire alla rieducazione del reo – rappresenta il vero presupposto di ammissione alla misura alternativa.
Sul tema, all’evidenza, si è formato un contrasto giurisprudenziale: secondo un primo orientamento, il giudizio prognostico richiesto dalla legge, ai fini della concessione del beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali, deve fondarsi esclusivamente sui risultati dell’osservazione del comportamento del condannato Cass. pen. sez. I, 21 settembre 2016, n. 5981).
Secondo altro e diverso orientamento, invece, ai fini del diniego dell’ammissione alla misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente valutare anche l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire.
La pronuncia in esame, aderisce al primo orientamento, ribadendo come «dalla collocazione della attività risarcitoria nella fase di esperimento>> debba essere logico <<desumere che la voluntas legis non sia quella di richiedere che una simile condotta concorra a determinare le condizioni “per” l’affidamento».
Sorge spontanea tuttavia la riflessione che tale arresto pare riferirsi solo alla censura mossa nel caso specifico al ragionamento motivazionale posto a fondamento della decisione di rigettare la richiesta. Cosa diversa è l’autonomo potere del Tribunale di Sorveglianza di valutare l’assenza di risarcimento ai fini della non idoneità della misura alternativa a contribuire «alla rieducazione del reo» e ad assicurare «la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati» (art. 47 o.p.), valutazione che comunque non potrà prescindere dal considerare la mancanza di iniziative risarcitorie in uno con la concreta capacità economica del reo.